Con recente Ordinanza n. 11337/2022, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate, è tornata nuovamente sulla questione relativa alla natura dei compensi corrisposti direttamente da una società sportiva al procuratore del calciatore professionista (sulla falsariga della precedente Ordinanza resa sempre sul punto n. 7377/2020 del 17/03/2020), affermando che gli stessi sono fringe benefit (ovvero, quei benefici accessori e/o compensi in natura, al pari di quelli che, nel mondo aziendale, sono finalizzati a soddisfare diverse esigenze dei lavoratori, come ad esempio l’uso di un’autovettura o di un telefono cellulare aziendale, abitazioni, concessioni di prestiti o finanziamenti aziendali a tassi agevolati, etc.) e, dunque, concorrendo tali somme a formare il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ai fini Irpef, il medesimo calciatore deve tenerne conto nella sua dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Da un punto di vista strettamente tributario, l’orientamento della Suprema Corte è in linea con la tesi portata avanti dal Fisco negli ultimi anni, secondo cui, a fronte del particolare rapporto di lavoro subordinato che lega la società sportiva al calciatore, l’onere del compenso al procuratore per la prestata consulenza nella preparazione del contratto di lavoro tra detta società e il giocatore – in assenza di un incarico diretto – avviene nell’interesse esclusivo, o comunque nell’interesse prevalente, del medesimo calciatore piuttosto che del club sportivo. In tal senso, accertando la sussistenza di una componente retributiva “in natura” tassabile ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR rispetto a quella ordinariamente corrisposta al giocatore per lo svolgimento dell’attività sportiva, atteso che, in pratica, la società di calcio si accolla direttamente e a proprio carico il compenso dovuto dal calciatore al procuratore (quanto sopra in forza del principio tributario secondo il quale ogni somma che il lavoratore riceva dal datore di lavoro o comunque sia in qualsiasi modo riconducibile al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con il datore di lavoro concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali). Del resto, la natura civilistica del rapporto lavorativo instaurato tra l’atleta e la relativa squadra di calcio, in virtù dello stipulato contratto di prestazione professionistica, riconduce detto rapporto negoziale entro l’ambito della subordinazione, cosicché vi rientrano nelle connesse componenti reddituali anche tutti quei “benefici reali” (elementi aggiuntivi alla retribuzione ordinaria) goduti dal calciatore, tra cui, appunto, il compenso corrisposto dalla società sportiva al procuratore (soprattutto quando, a liquidare integramente quest’ultimo, sia solamente la società nonostante che la prestazione del procuratore non risulti resa nell’esclusivo interesse della stessa). Quanto sopra, con la conseguenza, oltre che dell’assoggettamento ad imposizione Irpef di detto fringe benefit in capo al calciatore, altresì dell’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società di calcio che abbia materialmente corrisposto al procuratore il compenso pattuito.
Risarcimento dei danni non derivanti da sinistri stradali: esclusione dell’applicabilità in via analogica dei criteri di liquidazione dettati dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
La Sesta Sezione della Corte di Cassazione con recente Ordinanza (Cass. Civ., Sez. 6^ – 3, 11/02/2022, n. 4509) ha stabilito che i criteri di liquidazione del danno biologico prescritti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (Danno biologico per lesioni di lieve entità) per i casi relativi ai danni derivanti da sinistri stradali conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Nel caso specifico, infatti, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito, che aveva applicato, nella liquidazione di un pregiudizio riconducibile alla responsabilità di cui all’art. 2051 del Codice civile (Danno cagionato da cosa in custodia), attribuita all’Amministrazione comunale, nonché conseguente all’urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e talune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale, le tabelle di liquidazione del danno biologico di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), anziché le tabelle per la valutazione del danno non patrimoniale alla persona redatte dal medesimo Tribunale. Sul punto, infatti, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il danno subito dalla danneggiata non era conseguente alla circolazione di veicoli a motore (dove, nell’atto stesso della circolazione, risultava impegnato altresì il soggetto danneggiante), bensì al legittimo uso, da parte di quest’ultima, di un bene (la strada pubblica) custodito dall’ente convenuto e sul quale era stato abbandonato, da parte dell’ulteriore ente incaricato dal primo di svolgervi taluni lavori, del materiale edile. Cosicché avendo il giudice di merito erroneamente applicato le tabelle prescritte esclusivamente dal Codice in materia assicurativa per i sinistri conseguenti alla circolazione stradale, la Corte di Cassazione ha censurato il decisum di quest’ultimo.
Lastrico solare ad uso esclusivo e danni derivanti dall’omessa manutenzione. Responsabilità solidale esistente tra il proprietario o usuario esclusivo del lastrico solare e il condominio.
Con la massima contenuta nell’Ordinanza n. 516 del 11/01/2022, la Sezione Sesta Civile – 2 della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello (ovvero, quella parte dell’edificio di cui gode esclusivamente un condomino, in quanto la struttura è accessibile esclusivamente dalla sua unità immobiliare, e che contemporaneamente funge anche da copertura a una o più unità immobiliari), il cui uso non sia comune a tutti i condomini, che la medesima deve essere ricondotta non nell’ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni (c.d. obbligazioni propter rem, gravanti su uno specifico soggetto che entra in relazione con una res e che è tenuto a sopportarle a causa del proprio status di proprietario del bene medesimo), bensì, differentemente, nell’ambito della responsabilità aquiliana di cui all’art. 2051 del Codice civile (Danno cagionato da cosa in custodia). In tal senso, ne consegue che dei danni derivanti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello rispondono sia il proprietario, o usuario esclusivo, quali custodi del bene, che altresì il condominio, in virtù degli obblighi inerenti i controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore condominiale (ai sensi dell’art. 1130, comma 1, n. 4, del Codice civile – Attribuzioni dell’amministratore), nonché degli obblighi gravanti sull’assemblea dei condomini (ex art. 1135, comma 1, n. 4 del Codice civile – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini), tenuta per legge a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Di guisa che sussistendo, in questo caso e come sostenuto dalla Suprema Corte, una responsabilità solidale tra il proprietario o usuario del lastrico solare e il condominio, ai sensi dell’art. 2055 del Codice civile, il danneggiato potrà agire per il risarcimento dei danni subiti a causa dell’omessa manutenzione del lastrico solare nei confronti di un singolo condomino, senza alcun obbligo di citare in giudizio i restanti membri della collettività condominiale (con esclusione, quindi, di un litisconsorzio necessario tra tutti i presunti autori dell’illecito).
Sezioni Unite Penali: Non è ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione e restituisca al pubblico ministero gli atti, affinché effettui nuove indagini.
Con recente sentenza n. 10728 del 24/03/2022, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno sostenuto che non può essere ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari, non accogliendo la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato avanzata dal Pubblico Ministero ex art. 408 del Codice di procedura penale, restituisca a quest’ultimo gli atti, affinché proceda all’esecuzione di nuove indagini consistenti nell’interrogatorio dell’indagato, trattandosi di un provvedimento che, non solo non risulta avulso dall’intero ordinamento processuale, ma costituisce altresì espressione di poteri riconosciuti al GIP dall’ordinamento. Nello specifico, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dal GIP, lamentando l’abnormità del provvedimento impugnato, sulla base del rilievo secondo cui il GIP, pur dichiarando inammissibile l’opposizione all’archiviazione e non pronunciandosi sui reati ipotizzati ex artt. 633 (Invasione di terreni o edifici) e 635 (Danneggiamento) del Codice penale, per i quali era stata richiesta l’archiviazione, <<avrebbe rigettato la richiesta avanzata ex art. 408 del Codice di procedura penale, ritenendo sussistente il diverso reato di cui all’art. 646 del Codice penale (Appropriazione indebita), ordinando conseguentemente lo svolgimento di ulteriori indagini consistenti in via esclusiva nell’interrogatorio degli indagati, al fine di verificare la possibilità di assumere ulteriori elementi atti a chiarire la vicenda>>. A sostegno del proprio ricorso il Pubblico Ministero aveva richiamato talune pronunce giurisprudenziali di legittimità secondo le quali si deve ritenere abnorme l’ordinanza con la quale il GIP, in esito ad udienza camerale fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, indichi al PM di svolgere l’interrogatorio dell’indagato, non essendo tale atto un mezzo di indagine, bensì uno strumento di garanzia e difesa, che presuppone la già intervenuta acquisizione di elementi astrattamente integranti un’ipotesi di reato, essendo diretto a consentire all’indagato l’opportunità, ove ritenga di rilasciare dichiarazioni, di fornire la propria versione dei fatti. Di modo che, concludeva il PM ricorrente, secondo la propria ricostruzione interpretativa: <<imbastire un atto processuale che manca dei requisiti minimali di validità costituisce una alterazione della struttura logica del processo penale ed una implicita stasi dello stesso assolutamente ingiustificabile>>. Le Sezioni Unite Penali soffermandosi dapprima sul concetto di giuridico di abnormità come delineato dalla Giurisprudenza, e sulla sua evoluzione, hanno affermato che è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Dalla delineata ricostruzione di tale Giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno tratto due conclusioni, una generale secondo cui la portata di applicazione della abnormità è stata ristretta, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, una stasi processuale; una più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell’abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso un atto nullo da parte del PM. Da tali considerazioni e dalla Giurisprudenza esaminata hanno affermato il principio di diritto in intestazione, aggiungendo, inoltre, che l’abnormità deve altresì ritenersi esclusa laddove l’interrogatorio dell’indagato debba espletarsi anche con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta l’archiviazione – stante, in ogni caso, il potere riconosciuto dalla legge al GIP (in sede di decisione sulla richiesta di archiviazione), di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ordinando l’imputazione coatta nei confronti dell’indagato per il medesimo fatto -, essendo dovuta, in tale caso, la previa iscrizione nel registro di cui all’art. 335 del Codice di procedura penale. Di modo che, sempre gli Ermellini hanno affermato che, nel caso specifico, lungi dal GIP la volontà di disporre un’imputazione coatta, quest’ultimo ha legittimamente ritenuto l’esigenza di verificare la sussistenza del diverso reato di cui all’art. 646 del Codice penale a carico degli indagati, con conseguente obbligo per il PM di procedere all’iscrizione nel Registro delle notizie di reato anche con riferimento a tale ipotesi.
Consulenza Tecnica d’Ufficio e investigazioni connesse al mandato peritale conferito dal Giudice. Limiti e nullità degli atti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 01/02/2022, n. 3086, Pres. G. Raimondi, Rel. M. Marulli), pronunciandosi su una questione di particolare importanza, in materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio, hanno affermato che l’accertamento, da parte del Consulente/Perito nominato dall’Autorità Giudiziaria, di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento delle loro domande o delle loro eccezioni – fatto salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio dal Giudice -, o l’acquisizione, nei predetti limiti, di documenti, in violazione del contraddittorio delle parti, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa della parte, nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso. Inoltre, sempre le Sezioni Unite, hanno altresì statuito che l’accertamento, nel rispondere ai quesiti sottoposti, di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni – fatto salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio dal Giudice -, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, motivo di impugnazione ex art. 161 cpc (“nullità della sentenza”). In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in materia di Consulenza Tecnica d’Ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidategli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite (thema decidendum) il cui accertamento si rende necessario per rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che non si tratti di fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni, fatto salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio. Allo stesso modo, il Consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini che gli sono state affidate e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti (non applicandosi, alle attività di quest’ultimo, le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti processuali) tutti i documenti che si rende necessario acquisire per rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (fatto sempre salvo, quanto a quest’ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio). Sul tema specifico della CTU contabile poi (atteso che il caso esaminato dalle Sezioni Unite ha avuto ad oggetto una controversia attinente rapporti bancari e operazioni distrattive compiute in danno a taluni eredi di un defunto, già correntista dell’Istituto bancario convenuto in giudizio) e con riferimento all’esame compiuto dal CTU ai sensi dell’art. 198 cpc (“esame contabile”), i Giudici di legittimità hanno affermato che il Consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini di cui è investito e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti di cui si rende necessaria l’acquisizione al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle relative eccezioni.
Cannabis e coltivazione domestica per uso esclusivamente personale terapeutico: insussistenza del reato di coltivazione di stupefacenti in mancanza di tipicità della condotta.
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione (Cass. Penale, Sez. VI^, 20/01/2022, n. 2388) ha stabilito che non integra il reato di coltivazione di stupefacenti di cui al’art. 73, comma 5, del DPR n. 309/1990, per mancanza di tipicità, quella condotta di coltivazione della Cannabis che, in assenza di significativi indici di un inserimento della sostanza stupefacente coltivata nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva della coltivazione con la destinazione esclusiva all’uso personale, poiché svolta in forma domestica e con impiego di tecniche rudimentali (ovvero con uno scarso numero di piante dalle quali ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto). Nella vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte, il proponente ricorso per cassazione – un uomo assolto in primo grado dal reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (tipo marijuana) prescritto dall’art. 73, comma 5 del DPR n. 309/1990 (rubricato “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”), perché il fatto non sussiste, nonché dal reato di coltivazione della stessa sostanza, perchè il fatto non è punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis del Codice Penale (con conseguente trasmissione degli atti all’Autorità amministrativa per le determinazioni di competenza ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 309/1990) -, ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di coltivazione di stupefacenti, che la sentenza impugnata riteneva, viceversa, integrato (sebbene non punibile nella forma attenuata). In merito a tale vicenda, la Giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo soprattutto alle circostanze del caso concreto (attività non abituale di coltivazione, intrapresa in forme rudimentali e per fini personali terapeutici, con impiego di due vasi collocati su un balcone dell’abitazione di proprietà, peraltro ben visibile dalla locale Stazione dei Carabinieri, e con un numero davvero esiguo di piante dalle quali ricavare un modestissimo quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente), e richiamando le proprie precedenti pronunce in materia (Cass. Penale, SS. UU., 19/12/2019, n. 12348; Cass. Penale, Sez. VI^, 05/11/2020, n. 6599) ha statuito che, non essendo la coltivazione dell’imputato una coltura agricolo – tecnico industriale (proprio perché il raccolto era destinato unicamente all’uso personale del coltivatore, anche per qualità e peso delle piante coltivate, non sussistendo l’adozione di particolari cautele, da parte di quest’ultimo, per l’accrescimento della produzione), la stessa è da considerarsi meramente domestica e, quindi, penalmente irrilevante. Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo il reato di coltivazione di stupefacenti non sussistente. Naturalmente, è assolutamente doveroso precisare che nulla è mutato, dal punto di vista legislativo, in riferimento alle norme incriminatrici esistenti e prescritte in materia, le quali puniscono la condotta di coloro che coltivino la Cannabis al dì fuori di quelle condotte marginali di stretto autoconsumo domestico indicato dalla Cassazione (per minima e modestissima dimensione della coltivazione, svolgimento in forma rudimentale della stessa e oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore). Peraltro, giova ulteriormente sottolineare che, proprio di recente, la Suprema Corte ha confermato la validità delle seicentotrentamila firme raccolte nel corso della campagna di iniziativa popolare finalizzata allo svolgimento di un “referendum sulla legalizzazione della Cannabis”; referendum la cui ammissibilità sarà esaminata e decisa dalla Corte Costituzionale, nella Camera di Consiglio fissata per il prossimo 15 Febbraio 2022, secondo quanto previsto dall’art. 75 della Costituzione e dalla Legge n. 352/1970.
Terzo trasportato su veicolo non assicurato: diritto al risarcimento del danno subito.
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in materia di sinistro stradale subito da un danneggiato (Cass. Civ., Sez. III^, 17/01/2022, n. 1179) che risulti trasportato su un veicolo privo di copertura assicurativa RC Auto, però avente ragione in merito alla dinamica dell’evento dannoso (atteso che la colpa di quest’ultimo, è attribuibile, in via esclusiva, al conducente del veicolo antagonista). In tali casi, ha sostenuto la Suprema Corte, il danneggiato / trasportato può rivalersi contro l’assicurazione del veicolo responsabile poiché, negare a quest’ultimo la possibilità di poter promuovere l’azione diretta prescritta dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni (“Azione diretta del danneggiato”) contro l’assicuratore del responsabile civile, soltanto perché il veicolo del vettore non risultava coperto da valida polizza, è una soluzione che si palesa manifestamente irrazionale e non correlata alla ratio di tutela del danneggiato, che sottintende e sorregge lo stesso impianto normativo codicistico dettato in materia assicurativa. In sostanza e secondo l’orientamento della Giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che risulti passeggero a bordo di un veicolo privo di copertura assicurativa e venga coinvolto in un sinistro stradale senza colpa nella sua verificazione, ha diritto ad essere risarcito dall’assicurazione del responsabile civile. Nel caso specifico, infatti, il danneggiato non potrà far ricorso alla procedura di cui all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni (“Risarcimento del terzo trasportato”), che consente al passeggero di promuovere l’azione di risarcimento nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (stante l’assenza sul medesimo di idonea polizza assicurativa stipulata o in corso di validità), bensì dovrà sempre esperire richiesta risarcitoria nei confronti dell’impresa di assicurazioni del conducente responsabile del sinistro.
Contratto senza prefissazione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni: risoluzione contrattuale per ritardo intollerabile
La Corte di Cassazione è recentemente e nuovamente intervenuta in tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento (Cass. Civ. Sez. II^, Ordinanza, 21/12/2021, n. 40988), sostenendo che, qualora nel contratto non risulti fissato un termine essenziale per l’adempimento delle obbligazioni a quest’ultimo sottese, il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto potestativo alla risoluzione contrattuale decorre dal momento in cui il ritardo nell’adempimento eccede ogni limite di tolleranza rispetto alla prestazione da eseguire. Nel caso specifico, la vicenda ha riguardato un contratto stipulato nell’anno 1976, con il quale le parti, senza aver prefissato un termine e senza predisposizione di alcun obbligo reciproco, hanno posto, a carico di una parte, la ristrutturazione di due immobili di proprietà dell’altra. In forza di un tale accordo, le parti hanno convenuto che il compenso per l’opera prestata alla parte obbligatasi della ristrutturazione sarebbe stato corrisposto dall’altra parte, sia in contanti che tramite una percentuale sulla futura vendita degli immobili stessi. I lavori di ristrutturazione, tuttavia, sono stati ritardati e l’assenza di chiare pattuizioni in merito ai diritti e doveri contrattuali delle parti ha presto portato al contrasto tra quest’ultime, con conseguente avvio del relativo contenzioso processuale. Dopo un lungo e complesso iter giudiziario, pervenuta la causa davanti ai Giudici di legittimità, questi ultimi hanno sostenuto che, anche se il contratto non contiene un termine esplicito per la prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto per inadempimento, questo termine decorre, secondo i dettami di cui all’art. 2935 del Codice Civile (“Decorrenza della prescrizione”), non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento, ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra parte contrattuale, di modo che, nell’ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili, detto momento coincide con il momento nel quale il ritardo diventa intollerabile rispetto alla prestazione da eseguire. Non solo. La Suprema Corte, sempre con la superiore pronuncia, ha altresì affermato che la mancata previsione di un termine essenziale entro il quale la prestazione contrattuale deve essere consensualmente eseguita, non sempre impone, alla parte adempiente, l’obbligo di costituire in mora la parte resasi inadempiente e di fare ricorso al Giudice ai sensi degli articoli 1454 (“Diffida ad Adempiere”) e 1183 (“Tempo dell’adempimento”) del Codice Civile. Quanto sopra in quanto, può essere sufficiente, sulla base della natura del rapporto negoziale e dell’interesse delle rispettive parti, che sia trascorso un congruo spazio temporale dall’avvenuta stipula contrattuale per il quale possa ritenersi superato ogni limite di normale tolleranza (e nella vicenda che ha dato luogo alla cassazione della sentenza d’appello con rinvio, il notevole tempo trascorso – quasi un trentennio – è stato, a parere della Corte, elemento sintomatico che doveva indurre il Collegio giudicante di merito ad accertare il momento in cui si era verificato il ritardo eccedente il limite di tollerabilità, in epoca antecedente al decennio prescrizionale). Tutto ciò, con la conseguenza che, sulla base del ragionamento logico ermeneutico sapientemente espresso dalla giustizia di legittimità, la parte adempiente, in tali casi, ha diritto non soltanto alla risoluzione contrattuale, bensì anche la risarcimento del danno nei confronti della parte dimostratasi inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte.
Divorzio: no alla conservazione del cognome dell’ex marito in assenza di un interesse meritevole di tutela.
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (Cass. Civ., Sez. VI^, Ordinanza, 11/01/2022, n. 654) in materia di conservazione del cognome del marito, da parte della ex moglie, successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Su tale punto, la Suprema Corte ha confermato il rigetto in appello della richiesta azionata in tal senso da una donna che, successivamente al divorzio, voleva mantenere il cognome del marito, medico di una certa fama. L’ex moglie, difatti, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che il mancato accoglimento della sua richiesta si è palesato come una violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3 della Legge n. 898/1970 che prescrive, appunto: “il tribunale con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela”. I Giudici di legittimità, di diverso avviso, hanno invece ritenuto il ricorso promosso dalla ex moglie inammissibile, in quanto, hanno sostenuto che l’aggiunta del cognome del coniuge al proprio è un effetto del matrimonio circoscritto al perdurare del rapporto di coniugio. Cosicché, se è vero, com’è vero, che l’articolo 5, comma 3, della Legge sul Divorzio consente alla moglie di conservare il cognome del marito, tale possibilità, sempre secondo la Corte, è una ipotesi straordinaria rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, attraverso criteri di valutazione propri di una clausola generale ma che, evidentemente, non possono coincidere con il mero desiderio di conservare, come tratto identitario, il riferimento ad una relazione coniugale ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica. Nello specifico caso in questione, pertanto, non sussistendo prove nel procedimento di merito che dimostrassero un interesse diverso dalla sola identificazione del preteso cognome, con la notorietà dell’ex marito, la Cassazione ha escluso la sussistenza di un interesse meritevole di tutela alla sua conservazione da parte della ex moglie.
Traffico di influenze illecite e assenza di una disciplina organica del lobbismo: illiceità della mediazione onerosa diretta alla commissione di un illecito penale idoneo a produrre vantaggi al privato committente.
La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (Cass. Penale, Sez. VI^, 13/01/2022, n. 1182) si è nuovamente pronunciata (dopo la precedente pronuncia Cass. Penale, Sez. VI^, 09/11/2021, n. 40518, con la quale ha chiarito che il carattere illecito e il disvalore penale della mediazione onerosa realizzata dal pubblico ufficiale discende, indipendentemente dal risultato illecito che le parti hanno inteso perseguire, dalla vendita dell’influenza di quest’ultimo verso altri pubblici agenti, e cioè, farsi promettere o ricevere denaro in cambio della propria interferenza illecita al fine di commette un fatto di reato idoneo produrre vantaggi per il privato committente; anche se, aveva aggiunto, una tipizzazione della mediazione illecita in tal senso non risulta possibile, allo stato della normativa – che non regolamenta l’attività di mediazione legittima / lobbying – atteso che non risultano indicata dalla norma penale tutte le condotte incriminate con il rischio di attrarre, nella fattispecie incriminatrice, a discapito del principio di legalità, le più svariate forme di relazioni informali intrattenute con la pubblica amministrazione) sulla fattispecie incriminatrice prescritta dall’art. 346 bis del Codice Penale. La suddetta norma penale, infatti, è costituita da quella condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, nonché sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, oppure in riferimento al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio). Un reato introdotto nell’ordinamento penale dall’art. 1, comma 75, della L. 190/2012 – cosiddetta “Legge Severino” (poi transitato, all’interno della Legge n. 3/2019, cosiddetta “Legge Spazzacorrotti”) e che punisce il reo – in altre parole “il faccendiere che si faccia retribuire il prezzo dovuto per la compiuta opera di mediazione nei confronti del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero ai fini di pagare questi ultimi, quale attività preparatoria alla concreta attività corruttiva” – con una pena che va da un anno a quattro anni e mezzo. Con la recentissima sentenza, sopra indicata, la Suprema Corte ha espressamente ritenuto (e di fatto riconfermato) che, in assenza di una regolamentazione legale dell’attività dei gruppi di pressione, la illiceità della mediazione non può che essere desunta dalla finalità dell’influenza esercitata, la quale deve consistere nella commissione di un illecito penale diretto a produrre vantaggi al privato committente. Quanto sopra, fermo restando il progetto di legge sulla regolamentazione delle lobby attualmente in discussione in Parlamento, il quale si prefigge il fine – in linea con quanto previsto in altri Paesi europei – di prescrivere regole certe circa l’attività di rappresentanza di interessi “particolari”, garantendo la trasparenza dei processi decisionali, la conoscenza dei soggetti che si fanno promotori di talune specifiche istanze e influenzano gli anzidetti processi, per mezzo dell’istituzione di un apposito registro pubblico.