La Cassazione è recentemente e nuovamente intervenuta sul tema delle lesioni occorse al rachide cervicale e derivanti da un sinistro stradale (Cass. Civ., Sez. III^, 20/12/2021, n. 40753/2021), affermando che il cosiddetto “colpo di frusta” è risarcibile solo se il legame e/o nesso causale con il sinistro risulta provato da idonei esami clinici strumentali (ad esempio TAC, radiografie, etc.). In altre parole, la Suprema Corte ha sostenuto che, in mancanza di una prova obiettiva, il danno biologico permanente non può essere risarcito giacché non comprovato da esami clinici che ne attestino il nesso di causalità con il trauma subito. Nel caso di specifico attinente il rigetto del ricorso presentato dall’automobilista, infatti, i Giudici di legittimità hanno motivato che dagli esami clinici e obiettivi offerti in giudizio, (ovvero, RX della colonna dorsale e lombare, e RMN del rachide cervicale), non possa essere stabilito in alcun modo un collegamento causale tra la modifica della fisiologica lordosi cervicale e lombare e il conseguente trauma subito e derivante dal sinistro stradale, non essendo nota la condizione fisica del danneggiato anteriormente all’incidente e potendo tale modifica derivare da una pluralità di fattori.
Videosorveglianza in condominio e vicinato: non costituisce reato riprendere con le telecamere le parti comuni condominiali al fine di accertare il compimento di illeciti.
La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia (Cass. Penale, Sez. V^, 02/08/2021, n. 30191), ha affermato la legittimità delle riprese con telecamere di videosorveglianza delle parti pertinenziali comuni al fine di accertare la commissione di illeciti (nel caso di specie, atti persecutori compiuti dal vicinato), sostenendo che le stesse non configurano né il reato di violazione di domicilio previsto dall’art. 615, né quello di interferenza illecita nella vita privata altrui di cui all’art. 615 bis del Codice Penale. La Giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’uso di apparecchi di videosorveglianza, installati all’interno di un’abitazione e che riprendano l’area condominiale destinata a parcheggio e il relativo ingresso, oppure le scale condominiali e i pianerottoli, non integra il reato penale di cui ai menzionati articoli, in quanto, detti spazi comuni, sono destinati all’uso e transito di un numero indeterminato di persone e, quindi, sono esclusi dalla fattispecie incriminante afferente le superiori norme penali. Tali norme, difatti, sono poste a tutela di quegli spazi riconducibili al “domicilio”, alla “privata dimora” o ad “appartenenze di essi” che esplichino una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, così da sottrarla ad ingerenze esterne e porla al riparo da sguardi indiscreti, indipendentemente dalla sua presenza. In forza di tale assunto e sempre secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte – anche sulla base dei pregressi approdi – non costituisce neppure violazione della normativa sulla privacy ed è legittimamente acquisita al processo e pienamente utilizzabile, la registrazione eseguita tramite un sistema di videosorveglianza o un impianto audiovisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, giacché a prescindere dalla conformità o meno di una tale ripresa video alla disciplina in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, tale tutela non può essere invocata quale pretesto per ostacolare l’accertamento di condotte illecite.
Omesso pagamento del parchimetro in assenza di monete: legittima la sanzione amministrativa elevata al trasgressore.
La Corte di Cassazione con una recente pronuncia (Cass. Civ., Sez. VI^ – 2, 07/01/2022, n. 277) ha statuito un fermo principio giuridico in relazione ai parcheggi regolamentati a pagamento. Per il Supremo Collegio di legittimità, laddove il parchimetro non funzioni con banconote o carte di credito, e il ticket non venga saldato dall’automobilista sprovvisto di monete, la sanzione elevata a carico di quest’ultimo, per l’infrazione commessa, è da ritenersi legittima. Così la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un cittadino multato, che aveva impugnato la contravvenzione sulla base del fatto che i parchimetri predisposti dall’Amministrazione comunale – per il pagamento della tariffa di sosta – non accettassero banconote o carte di credito, unitamente alla circostanza riguardante la mancanza di monete con sé, che lo avrebbe pertanto legittimato alla sosta del suo veicolo, anche in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa. I Giudici, infatti, hanno motivato il rigetto del ricorso adducendo che è onere dell’automobilista dimostrare che ha fatto tutto il possibile per osservare la legge e pagare il parcheggio (a titolo puramente esemplificativo, procurandosi le monete mancanti presso qualche esercizio commerciale posto in prossimità del parchimetro, presso il quale cambiare le banconote in proprio possesso). Solo nel caso in cui il cittadino riesca a provare di aver impiegato tutte le sue risorse e fatto tutto il possibile per mettersi in regola con il pagamento dovuto (pagamento che poi viene impedito da forza maggiore e, quindi, senza colpa alcuna da parte dell’automobilista), nessun rimprovero potrà essergli mosso e la sanzione potrà essere ritenuta illegittima.
Assegno divorzile: secondo le Sezioni Unite l’ex coniuge può conservare l’assegno di divorzio anche se instaura una nuova convivenza di fatto.
Con recente pronuncia le Sezioni Unite delle Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 05/11/2021, n. 32198) hanno risolto una controversa questione giuridica e affermato che l’ex coniuge può conservare l’assegno di divorzio – anche se instaura una nuova convivenza di fatto con un terzo – se privo, anche all’attualità, di mezzi economici adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi. In tali casi, sostiene la Suprema Corte, l’ex coniuge mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico del precedente congiunto in funzione esclusivamente compensativa (ovvero, alla luce di una valutazione comparativa che tenga conto: delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della pregressa vita familiare; del contributo al conseguimento del patrimonio comune e personale dell’ex coniuge; della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto). Il richiedente l’assegno divorzile – precisa ancora la Cassazione – dovrà, in ogni caso, fornire la prova del contributo e dei sacrifici offerti alla comunione familiare e l’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, nonché personale dell’ex coniuge (ad esempio, le rinunce concordate e fatte a favore della famiglia e dell’ex coniuge, anche in termini di occasioni lavorative perse e di mancata crescita professionale).
Nullità parziale delle fideiussioni redatte su schema ABI
Con la recente pronuncia resa dalle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione (Cass. Civ., SS.UU., 30/12/2021, n. 41994) ha risolto il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni cosiddette omnibus – ovvero, quelle garanzie personali che, se stipulate, impongono al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore (spesso un Istituto bancario) in dipendenza di qualsiasi operazione; cosicché dette fideiussioni, rispetto a quelle ordinarie, si caratterizzano per una notevole aleatorietà poiché non limitate a garantire un debito determinato -, le quali riproducano le clausole redatte sul contratto tipo / schema ABI (Associazione Bancaria Italiana) già ritenute anticoncorrenziali e incompatibili con la normativa europea dall’Autorità Antitrust e dalla Banca d’Italia. La pronuncia della Cassazione, infatti, ha affermato la nullità parziale delle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata (restando pertanto valido il contratto di fideiussione) salvo che sia desumibile dall’accordo negoziale stipulato e/o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Edifici di culto: la tassa rifiuti non è dovuta solo laddove venga dimostrato che detti immobili siano incapaci di produrne.
Secondo la Cassazione (Ordinanza n. 38984/2021 del 07/12/2021) gli edifici di culto (nel caso specifico un monastero di clausura) non sono soggetti a imposizione sulla tassa rifiuti solo per le parti di edificio che non ne producono. Per i Giudici di Legittimità la definizione di “edifici destinati al culto” deve essere interpretata in senso restrittivo, ovvero nel senso di “luoghi dedicati alla venerazione della divinità in genere e specificamente, nell’accezione teologica-cattolica, della Trinità, dei Santi e della Madonna”, con espressa esclusione, quindi, delle zone adibite ad abitazione dove non si svolgano funzioni religiose che, appunto, non possono godere del relativo esonero. La Cassazione ha chiarito che anche i regolamenti comunali che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione dell’imposta sui rifiuti fanno sempre riferimento a immobili ritenuti incapaci di produrne, per la loro natura e caratteristiche, nonché per il particolare uso al quale gli stessi sono adibiti.